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Trasparenza

Associazione Italiana professionisti della Musicoterapia.
Il suono e la musica nella relazione

Il nostro documento fondativo

Lo Statuto dell'Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia ai sensi della Legge 4/2013

AIM si è costituita nel 2002. Atto-costitutivo-AIM

È una Associazione Professionale di categoria ai sensi della Legge 4/2013.

Il nostro statuto è liberamente scaricabile online. Scarica lo Statuto AIM

Qui di seguito sono disponibili tutti gli articoli dello Statuto.

LEGGI LO STATUTO COMPLETO

Art 1. Costituzione

In data 20 giugno 2002 è stata costituita, ai sensi degli artt. 14 e ss. Codice civile, un’associazione denominata AIM, Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia. L’Associazione è senza scopo di lucro, è indipendente da ogni altra organizzazione di qualsiasi genere ed è retta dal presente Statuto, conforme ai principi della legge n.4 del 2013.

Art. 2  SedeL’Associazione, avente diffusione nazionale, ha la propria sede legale in Reggio Emilia, viale Regina Margherita 18/1. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre decidere di istituire sedi operative o di rappresentanza sia in Italia che all’estero.

Art. 3 Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Art.4 Scopi

L’Associazione è costituita al fine di salvaguardare, promuovere e valorizzare, la specifica attività svolta dai propri associati professionisti, mantenere ed elevare i loro standard operativi ed etici.

Nel perseguimento di tali finalità, l’Associazione avrà cura di:

  1. istituire e conservare un Elenco Nazionale dei Professionisti della musicoterapia AIM
  2. delineare e definire gli standard formativi per i singoli professionisti aderenti all’associazione
  3. promuovere la realizzazione di percorsi di aggiornamento e formazione continua per i propri iscritti e per gli operatori del settore;
  4. definire l’obbligo di aggiornamento permanente per i soci nonché di prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l’effettivo adempimento di tale obbligo;
  5. favorire ricerche relative alle aree della musicoterapia attraverso, ad esempio, l’organizzazione di riunioni scientifiche e tecniche, conferenze, dibattiti, convegni, manifestazioni, pubblicazioni, iniziative pubbliche, la pubblicazione, anche a carattere periodico, di riviste e stampati e quant’altro si ritenga opportuno per lo sviluppo della professione;
  6. istituire borse di studio per la formazione e la ricerca in ambito musicoterapico;
  7. assicurare ai soci la diffusione tempestiva delle informazioni per le problematiche relative alla professione;
  8. vigilare sull’osservanza del codice di deontologia, che prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere;
  9. stabilire, mantenere e coltivare i rapporti di dialogo e di confronto con enti, autorità ed associazioni operanti in settori affini, sia italiani che internazionali.
  10. promuovere un sistema di attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi nel rispetto della Legge 4/2013.
  11. predisporre strumenti a tutela dell’utenza ai sensi della Legge 4/2013;
  12. l’Associazione non ha scopo di lucro ma potrà compiere tutte quelle operazioni che risultassero utili al raggiungimento degli scopi sopraindicati.

Art. 5 Soci

Potranno essere soci dell’Associazione AIM le persone fisiche e giuridiche che possiedono i requisiti stabiliti dal presente Statuto, ne condividono i contenuti, si impegnano alla realizzazione delle finalità istituzionali e contribuiscono al finanziamento dell’Associazione.

I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci neo-professionisti, soci onorari e soci sostenitori.

Tutti i soci, ad eccezione dei soci neo-professionisti, onorari e sostenitori, sono eleggibili alle cariche sociali.

Sono soci fondatori coloro che danno vita all’Associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo.

Possono diventare soci ordinari quei professionisti che in via stabile, continuativa e professionalmente corretta, svolgano attività di musicoterapia e, in possesso dei requisiti di cui allo Statuto e Regolamento,  abbiano superato l’Esame di ingresso presieduto da apposita Commissione come definito all’Art. 17 del presente Statuto.

I soci ordinari esercitano diritto di voto, sono tenuti a rispettare nella pratica professionale le norme previste dal codice di condotta e dal codice deontologico e sono tenuti a versare annualmente la quota associativa.

I soci neo-professionisti, sono persone fisiche in possesso dei requisiti definiti nel Regolamento. I soci neo-professionisti  non godono di diritti di elettorato attivo né passivo possono partecipare alla Assemblea solo in qualità di uditori.

I soci onorari, personalità del mondo scientifico e accademico, vengono eletti all’unanimità dal consiglio direttivo, non hanno diritto di voto e sono esentati dal versamento della quota associativa.

I soci sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera e il loro sostegno ideale o economico, allo sviluppo della vita associativa; i soci sostenitori non esercitano diritto di voto e sono esentati dal versamento della quota associativa.

Art. 6 Obblighi dei soci

L’iscrizione all’Associazione è annuale. I soci ordinari e i soci fondatori sono tenuti:

  • al pagamento della quota associativa;
  • all’osservanza del presente Statuto;
  • al rispetto del codice di condotta e del codice deontologico;
  • all’osservanza delle deliberazioni e dei regolamenti emanati dagli organi sociali;
  • all’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’Associazione;
  • alla partecipazione documentata ad iniziative formative o di aggiornamento secondo quanto definito dal Regolamento interno.

Art. 7 Procedimenti disciplinari e Sanzioni

Gli associati che si rendono colpevoli della violazione dello statuto, del regolamento, del codice deontologico o del codice di condotta sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare deve essere iniziato entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto a seguito di esposto proposto da qualunque associato.

Gli iscritti all’associazione che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’associazione, sono sottoposti a procedimento disciplinare. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Collegio dei Probiviri garantendo il contraddittorio con l’interessato.

Le sanzioni disciplinari sono:

  • il richiamo, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
  • la sospensione per un tempo non inferiore a giorni trenta e non maggiore di anni uno;
  • la esclusione dall’associazione.

Le sanzioni devono essere comminate in relazione alla gravità della violazione commessa e all’interesse dell’associazione.

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza preventiva contestazione degli addebiti ed invito a fornire le proprie giustificazioni.

L’Associazione può pubblicizzare in ogni forma, anche all’esterno della stessa, tutti i provvedimenti sanzionatori, così come i provvedimenti di ammissione, l’esclusione, la decadenza, il recesso. La forma di pubblicità deve essere decisa dal collegio dei probiviri.

Il provvedimento sanzionatorio potrà essere pubblicato sul sito web nazionale.

 Art. 8 Recesso

Ogni socio può recedere dalla sua qualità dandone comunicazione scritta all’Associazione. Il recesso sarà efficace trascorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione scritta. Le quote versate non verranno restituite.

Art. 9 Esclusione e decadenza 

La qualità di socio si perde per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in caso di:

  • inottemperanza alle disposizioni del presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
  • comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione;
  • accertata carenza dei requisiti indicati all’art.5 del presente Statuto;
  • morosità nel pagamento della quota associativa per oltre un anno;
  • mancato aggiornamento professionale.

Art. 10 Organi sociali

Sono organi dell’Associazione AIM Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia:

  • L’ Assemblea,
  • Il Consiglio Direttivo,
  • Il Presidente,
  • Il Vice Presidente,
  • Il Tesoriere e il Segretario, se nominati,
  • Il Collegio dei Probiviri;
  • Il Comitato Scientifico;
  • La Commissione Valutatrice.

La struttura organizzativa rappresentante gli organi istituzionali e l’elenco dei soci facenti parte degli organi previsti dal presente Statuto, è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell’Associazione, ai sensi dell’art. 5, comma1,lett. c) e d) della legge 4 del 2013.

Art. 11 Assemblea

L’ Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Essa è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e potrà tenersi anche in luogo diverso dalla sede, purché in Italia.

L’ Assemblea è convocata dal Presidente, o da suo incaricato, o in sua assenza, dal Vice Presidente, oppure, in ogni caso, da un quinto dei soci mediante avviso scritto, da trasmettersi in qualsiasi forma, contenente l’ordine del giorno, che dovrà pervenire almeno otto giorni prima a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro soci. In caso di mancata rituale convocazione, il socio comunque presente potrà chiedere di rinviare di due ore la seduta per informarsi sull’ordine del giorno; in caso di rinuncia alla richiesta di rinvio, l’assemblea dovrà ritenersi validamente costituita. La rinuncia è messa a verbale e sottoscritta dal socio rinunciatario.

Con apposita richiesta sottoscritta da un decimo dei soci potranno essere indicati al presidente argomenti da includere nell’ordine del giorno della successiva assemblea.

Il domicilio dei soci risultante dal Libro Soci dovrà essere aggiornato a cura ed onere di questi. In caso di mancato ricevimento della convocazione inviata all’ultimo domicilio comunicato il socio non potrà eccepire il difetto di convocazione.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, non oltre tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. Spetta all’assemblea:

  • impartire le linee generali di condotta dell’Associazione;
  • approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
  • stabilire le quote sociali annue, su proposta del consiglio direttivo, sulla base del fabbisogno previsto;
  • eleggere il consiglio direttivo, il presidente, il collegio dei probiviri,
  • modificare o rinnovare lo Statuto;
  • deliberare lo scioglimento dell’Associazione e impartire direttive per la devoluzione dei beni;
  • deliberare su ogni altra questione proposta.

L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione o, in sua assenza o vacanza della carica, dal vice presidente o da un presidente appositamente nominato. Essa nomina un segretario che procede alla verbalizzazione delle deliberazioni.

Fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dallo Statuto o imposte inderogabilmente dalla legge, l’assemblea, in prima convocazione, delibera sempre a maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei presenti con voto palese, tranne quando il voto è segreto e si svolge con le modalità proposte dal presidente perché:

  • è previsto dallo Statuto;
  • è deciso dall’Assemblea;
  • attiene a questioni che riguardano la persona di un socio.

Il voto può essere esercitato anche per delega conferita ad altro socio. È previsto un numero massimo di una delega per socio.

Dello svolgimento e delle decisioni dell’Assemblea deve essere redatto processo verbale firmato dal presidente e dal segretario dell’Assemblea.

I verbali saranno raccolti e conservati in area riservata sul sito web anche al fine di consentire ai soci di prenderne visione.

Art. 12 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci tra i propri componenti ed è composto da un numero di membri variabile e dispari non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (soci) e dura in carica tre anni ed rieleggibile per altri 2 (due) mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo collabora con il Presidente nella gestione ordinaria e straordinaria, finanziaria ed organizzativa dell’Associazione e svolge le presenti funzioni:

  • approvare specifici Regolamenti di attuazione dello Statuto o modificare quelli approvati dai soci fondatori; nonché stabilire codici deontologici ed etici;
  • provvede alla nomina della commissione valutatrice prevista dall’art. 17 e a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
  • predispone i programmi preventivi di attività e di spesa e le relazioni sull’attività svolta;
  • svolge anche le funzioni di tesoriere, o delega all’uopo un associato con dimostrata competenza;
  • provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;
  • redige il bilancio preventivo e consuntivo in collaborazione con un Commercialista o un Ragioniere appositamente incaricato;
  • cura la tenuta dei documenti contabili e la conservazione del patrimonio, oltre ad espletare ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni assembleari.

Il Consiglio Direttivo è convocato senza particolari formalità dal presidente o dalla maggioranza dei componenti almeno una volta ogni sei mesi, è costituito validamente con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I consiglieri decadono se non partecipano a due sedute consecutive senza giustificare la loro assenza. In caso di dimissioni o decadenza dalla carica per qualunque motivo di uno dei consiglieri, il consiglio provvederà alla cooptazione del socio risultato il primo dei non eletti per numero dei voti, e così in progressione in caso di mancata accettazione; se si è effettuato il voto di lista, il consigliere cooptato sarà il primo dei non eletti nella lista di appartenenza del consigliere uscente. Il consiglio resterà comunque in carica finché il numero dei suoi componenti non scenda al di sotto del numero minimo fissato dallo Statuto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione, inoltre, ove le materie all’ordine del giorno lo richiedano, potranno essere invitati esperti e rappresentanti di Associazioni esterne per portare il loro contributo alla discussione; le persone invitate non hanno diritto di voto.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale.

Art. 13 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è nominato dall’atto costitutivo e, in seguito, dall’Assemblea e presiede anche il Consiglio Direttivo di cui fa parte. È eletto Presidente il socio che ottiene il voto della maggioranza degli iscritti o, in seconda votazione, nel caso che nessun candidato raggiunga tale risultato, chi ottiene più voti nel ballottaggio che sarà effettuato tra i due candidati che avranno ottenuto più voti.

Dura in carica per tre anni ed è rieleggibile per altri due mandati consecutivi.

Egli agisce in collaborazione con il Consiglio Direttivo e in conformità alle indicazioni dell’Assemblea della quale esegue le deliberazioni. Ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell’Associazione e può nominare avvocati e procuratori per assistere e difendere l’Associazione in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura arbitrale o amministrativa. Egli può delegare alcuni suoi compiti ad altri soggetti, anche non soci, con eventuale compenso che deve essere approvato dal consiglio direttivo.

Il Vice Presidente è nominato dai membri del consiglio direttivo all’interno del consiglio stesso e svolge la medesima funzione anche nell’Assemblea. Egli sostituisce il presidente o in forza di delega, o in caso di vacanza della carica. In tal caso, entro sessanta giorni, deve convocare l’assemblea per la nuova elezione.

Art. 14 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, anche estranei all’associazione. La carica è incompatibile con ogni altra all’interno dell’Associazione. Il collegio dei Probiviri è costituito al fine di sorvegliare il comportamento dei soci, e di prendere ogni necessario provvedimento in caso di immoralità, scorrettezza o violazione del codice di condotta o del codice deontologico adottato dall’Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’assemblea e resta in carica tre anni, salvo diversa deliberazione assembleare, decide a maggioranza e, a seconda della gravità dei fatti, può comminare sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 7.

Art. 15 Comitato Scientifico

Per lo sviluppo ed approfondimento di temi specifici, coerenti con le finalità dichiarate nell’art. 4 dello Statuto, ed in particolare per la definizione delle iniziative di aggiornamento professionale, il Consiglio Direttivo si avvale del Comitato Scientifico, i cui componenti sono individuati tra esperti professionisti della musicoterapia e personalità del mondo scientifico e accademico, nominati dal Consiglio Direttivo con modalità di volta in volta definite.

Il comitato scientifico, per la migliore organizzazione delle proprie attività, si articola in commissioni interne con compiti specifici.

Art. 16 Attività formative ed aggiornamento professionale

Per soddisfare l’obbligo di aggiornamento professionale necessario per il mantenimento dell’iscrizione all’Associazione, il Consiglio Direttivo, con il supporto del comitato scientifico, definisce i contenuti delle attività formative e di aggiornamento professionale organizzate direttamente dall’Associazione.

Art. 17 Commissione valutatrice

La commissione, di volta in volta nominata per gli esami di ingresso per l’accesso all’elenco dei Professionisti della Musicoterapia AIM, sarà composta secondo i seguenti criteri:

1) il Presidente AIM o suo delegato;

2) almeno un membro del Consiglio Direttivo AIM e/o  un  professionista che si occupa di formazione in musicoterapia.

Art. 18 Patrimonio ed esercizio finanziario

Il patrimonio finanziario dell’Associazione è costituito:

– dai contributi concessi da enti ed istituzioni pubbliche e private di ogni tipo,

– dai contributi dei soci e dei sostenitori,

– da garanzie e fideiussioni dei soci,

– da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione,

– da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,

– da donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

  • dalle quote associative,
  • dal ricavato dell’attività sociale.

L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 19 Quote sociali

Tutti i soci, fondatori ed ordinari, devono pagare la quota associativa stabilita dall’Assemblea, secondo le esigenze finanziarie dell’Associazione.

Art. 20 Modifiche statutarie

Le modifiche allo Statuto e all’atto costitutivo devono essere approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti.

Art. 21 Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione si potrà sciogliere con delibera assunta con il voto favorevole dei tre quarti degli iscritti.

In caso di scioglimento dell’Associazione, con la stessa delibera o con altra approvata con uguale maggioranza, il patrimonio verrà devoluto ad associazioni che perseguono attività e fini analoghi.

Art. 22 Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di persone giuridiche private.

La linea operativa dell'Associazione

Regolamento per i Professionisti della Musicoterapia AIM

Qui di seguito sono disponibili tutti gli articoli del Regolamento AIM.

LEGGI IL REGOLAMENTO COMPLETO

1. CHI È IL MUSICOTERAPEUTA AIM

I Musicoterapeuti AIM operano per il benessere individuale e collettivo così come formulato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”. In questo senso il termine “terapia”, all’interno della disciplina Musicoterapia, non è inteso in una accezione strettamente sanitaria, ma in riferimento alla nozione estensiva di “salute”.
La Musicoterapia è pertanto impiegata come risorsa complementare aggiuntiva in contesti educativi, preventivi nonché, esclusivamente su indicazione e sotto la responsabilità del competente personale sanitario, in contesti riabilitativi e socio- sanitari.

I Musicoterapeuti AIM utilizzano pratiche attente ai processi artistici e creativi, sia individuali sia collettivi, collaborando e dialogando in contesti ed équipe multidisciplinari:

    • accolgono la richiesta della committenza e formulano ipotesi di intervento, realizzando progetti in una dinamica di ascolto e reciprocità
    • nell’ambito di un intervento di musicoterapia, fondano e sostengono una relazione diadica, di gruppo e di comunità
    • attivano e conducono processi comunicativi che promuovono l’accoglienza, il riconoscimento e l’integrazione di ciascun utente
    • suscitano e facilitano i processi relazionali e creativi, creando un clima affettivo e positivo che sostenga l’ascolto, l’empatia e il riconoscimento reciproco
    • durante il percorso predispongono e utilizzano strumenti di verifica e validazione degli interventi, per comunicare i risultati osservati, cooperando e dialogando in contesti ed équipe multidisciplinari.

In linea con la definizione della World Federation of Music Therapy, la musicoterapia è l’uso professionale della musica e dei suoi elementi da parte di un musicoterapeuta qualificato con individui, gruppi, famiglie o comunità che cercano di migliorare la loro qualità di vita e la loro condizione fisica, sociale, comunicativa, emotiva, intellettiva e spirituale. La ricerca, la pratica, l’educazione e la formazione in musicoterapia si basano su standard professionali definiti in base ai contesti culturali, sociali e politici (WFMT, 2011).

 

2. CRITERI DI ACCESSO ALLA ASSOCIAZIONE

AIM ritiene fondamentale, anche in ottemperanza alla legge 4/2013 e alla Norma Uni 11592:2015, che il Musicoterapeuta AIM debba dimostrare di aver acquisito, oltre ad una adeguata formazione, capacità progettuali e di intervento che qualifichino la sua professionalità e l’Associazione di cui è socio.
Tale professionalità è garanzia di qualità per l’utenza e per la committenza istituzionale e contribuisce ad una corretta divulgazione della disciplina, facilitando la sua applicazione, oltre a riconoscere l’AIM quale associazione professionale di riferimento sul territorio nazionale.
Possono iscriversi ad AIM i professionisti della musicoterapia secondo le seguenti modalità:

    • Iscrizione in qualità di socio neo-professionista
    • Iscrizione in qualità di socio professionista mediante Prove di ingresso AIM
    • Iscrizione per professionisti di grande esperienza mediante  Colloquio di ingresso AIM.

 

2.1 Richiesta di Iscrizione in qualità di socio neo-professionista
Il “socio neo-professionista” avrà la possibilità di usufruire della assicurazione stipulata da AIM e di partecipare agli incontri di aggiornamento professionale organizzati da AIM (ad es., osservatore nei gruppi tematici, giornate di studio su temi trasversali, Mt Day, incontri di intervisione, aggiornamento su legislazione, progettazione, relazioni sul lavoro, GDPR).

Requisiti minimi per l’ammissione ad AIM in qualità di socio neo-professionista:

    1. possesso di un titolo di studio almeno biennale in Musicoterapia
    2. essere in regola con il pagamento della quota associativa ridotta.

La qualità di socio neo-professionista potrà essere mantenuta per un periodo non superiore a due anni entro i quali dovrà sostenere le prove AIM per iscriversi in qualità di socio professionista (punto 2.2).
Per ottenere lo stato di socio professionista AIM (punto 2.2), accedendo tramite le relative prove, il socio neo-professionista dovrà attestare almeno 100 ore di lavoro e la partecipazione alle proposte di aggiornamento professionale organizzate anche dalla associazione, raccogliendo almeno 40 crediti in due anni.

 

2.2 Richiesta di Iscrizione in qualità di socio professionista mediante prove di ingresso.
La documentazione sarà esaminata da una commissione che valuterà l’ammissibilità dei singoli candidati.
Requisiti minimi per l’ammissione del candidato all’esame AIM:

    1. possesso di un titolo di studio almeno biennale in Musicoterapia
    2. il candidato deve avere svolto attività lavorativa in musicoterapia per almeno 100 ore successivamente al percorso formativo
    3. attestare la partecipazione a eventi di aggiornamento professionale continuo.

 

2.3 Richiesta di iscrizione per professionisti di grande esperienza mediante Colloquio d’ingresso
I professionisti “di grande esperienza” possono iscriversi ad AIM tramite una specifica procedura che prevede la verifica dei requisiti richiesti e un colloquio d’ingresso.
La documentazione sarà esaminata da una commissione che valuterà l’ammissibilità dei singoli candidati.
La situazione riconosciuta da AIM quale professionista di “grande esperienza” è così definita:

    1. possesso di un titolo di studio almeno biennale in Musicoterapia
    2. almeno 8 anni di attività nel settore della Musicoterapia come libero professionista e/o dipendente nel settore pubblico o privato
    3. avere svolto almeno 1000 ore di musicoterapia
    4. attestare la partecipazione a eventi di aggiornamento professionale continuo.

 

3. REQUISITI PER LA PERMANENZA

In base all’art. 6 dello Statuto e in riferimento alla legge 4/2013, per la permanenza negli elenchi il professionista AIM ha l’obbligo di adempiere ai seguenti requisiti specifici:

    1. versare la quota associativa annuale
    2. osservanza dello Statuto AIM
    3. rispetto del Codice Deontologico, dei Regolamenti e delle Deliberazioni AIM
    4. obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’Associazione
    5. effettuare l’aggiornamento professionale continuo e raccogliere i crediti per la formazione professionale (CFP) richiesti dalla Associazione
    6. possesso di una Assicurazione RC Professionale specifica per rischi derivanti dall’esercizio della professione in musicoterapia
    7. lavorare come professionista della musicoterapia.

In relazione all’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione alla associazione, il Musicoterapeuta AIM è tenuto inoltre ad inserire in ogni fattura e documento ufficiale il numero di iscrizione ad AIM con la seguente dicitura: Professionista disciplinato ai sensi della legge n. 4 del gennaio 2013; Iscritto alla Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia n. …..- (anno di iscrizione)

Il socio decaduto e non più iscritto alla associazione da oltre 1 anno, potrà nuovamente iscriversi ad AIM dopo una verifica sulla persistenza dei requisiti richiesti per la permanenza in AIM e, ove necessario, aver superato un colloquio.

 

4. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CREDITI FORMATIVI

L’AIM afferma il valore della formazione professionale continua al fine di mantenere ed elevare la qualità professionale dei propri associati. A tale scopo, l’Associazione si impegna a garantire eventi organizzati annualmente ed offerti come occasione di scambio e approfondimento professionale.
I musicoterapeuti AIM, come previsto dallo Statuto ed in ottemperanza alla Legge 4/2013, sono tenuti ad adempiere all’obbligo dell’aggiornamento professionale raccogliendo almeno 10 Crediti Formativi Professionali (CFP) ogni anno (1 credito = 1 ora) .
I musicoterapeuti AIM sono altresì tenuti a conservare l’attestazione originale degli eventi a cui hanno partecipato.

4.1 Modalità di documentazione e verifiche
Le attestazioni e autocertificazioni richieste dal presente Regolamento saranno conservate a cura del socio. Tale documentazione potrà essere richiesta dagli organismi direttivi dell’Associazione in qualsiasi momento.
Per ciò che attiene alle autocertificazioni esse verranno prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

 

5. VERIFICHE E SANZIONI

5.1 Verifica periodica dei requisiti
Annualmente ogni iscritto all’Associazione deve dimostrare di possedere tutti i requisiti richiesti:

    1. aver rispettato il Codice Deontologico di AIM;
    2. aver rispettato lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni di AIM;
    3. aver effettuato l’Aggiornamento Professionale Continuo ed aver raccolto i crediti per la formazione professionale continua (CFP) richiesti;
    4. possedere una Assicurazione RC Professionale specifica per rischi derivanti dall’esercizio della professione in musicoterapia;
    5. aver versato la quota associativa annuale
    6. lavorare in modo continuativo come Professionista della Musicoterapia.

Il CD si riserva la facoltà di svolgere periodici controlli nel merito di quanto dichiarato dagli iscritti. Oltre alle normali verifiche, periodicamente, potranno essere attuate verifiche su tutti i soci circa gli adempimenti relativi all’aggiornamento professionale continuo.

5.2 Sanzioni
In linea con l’art. 7 dello Statuto, in caso di inadempimento dei requisiti si dà mandato al Collegio dei Probiviri di analizzare ciascun caso e stabilire la sanzione adeguata.

Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, 15 dicembre 2020

La linea operativa dell'Associazione

Regolamento per il rilascio dell'Attestato di Qualità e Qualificazione professionale dei servizi per i Professionisti AIM

AIM è iscritta nell’Elenco delle Associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 4/2013).

I soci che intendono ottenere l’Attestazione, sono tenuti a conoscere il Regolamento per il Rilascio della Attestazione nonchè lo Statuto AIM, il Regolamento per i Professionisti della Musicoterapia AIM.

La domanda di Attestazione va inviata a attestazione@aim-musicoterapia.it

Scarica i moduli di:

Domanda di rilascio nuova attestazione 2023

DOMANDA per RINNOVO ANNUALE Attestazione AIM

AUTOCERTIFICAZIONE SOCIO AIM 2023 formazione continua

LEGGI IL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA ATTESTAZIONE

PREMESSA

Il presente Regolamento, elaborato e approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29 settembre 2021, ha lo scopo di delineare i requisiti e le modalità per la richiesta e il rilascio dell’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge 4/2013.

Il presente Regolamento viene adottato nel rispetto della Legge 4/2013 e dei precetti ivi indicati e con specifico riferimento agli artt.7,8 (vedi nota 1).

AIM è iscritta nell’elenco delle Associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 4/2013).

L’Attestazione di Qualità e di qualificazione professionale ai sensi della Legge 4/2013 è uno strumento reale di garanzia del consumatore rilasciato dalle associazioni professionali, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, relativamente:

  • alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
  • al possesso dei requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
  • al rispetto degli standard qualitativi e di qualificazione professionale delineati dall’associazione ai quali gli iscritti sono tenuti ad uniformarsi nell’esercizio dell’attività professionale;
  • alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello del cittadino;
  • all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale
  • all’eventuale possesso di certificazione
  • al rispetto degli obblighi formativi e di aggiornamento, della deontologia e delle regole associative.AIM, nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge 4/2013, nell’intento di tutelare i clienti dei propri associati e di valorizzare sul mercato la professionalità e le competenze dei propri iscritti ha messo a punto un sistema di verifica per il rilascio dell’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi ai sensi della Legge 4/2013.AIM ha deciso di intraprendere il percorso di costruzione di un modello di attestazione «dedicato» che consente di rispondere alle esigenze specifiche dell’Associazione, dei professionisti iscritti e del settore di riferimento.

§§§§§§

 

1) COME SI OTTIENE L’ATTESTATO DI QUALITÀ E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI SERVIZI AIM

1^FASEInvio domanda e requisiti

Il Socio che intenda ottenere l’Attestato di Qualità ai sensi della Legge 4/2013 deve inviare richiesta compilando l’apposita domanda.

La procedura per il rilascio prevede che il socio sia:

  • in regola con le quote associative;
  • assicurato con una polizza di RC professionale
  • in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale continuo;
  • rispetti lo Statuto AIM, Codice Deontologico, Regolamenti e deliberazioni AIM
  • rispetti l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’Associazione
  • lavorare in musicoterapia
  • non abbia subito un provvedimento disciplinare, tra quelli previsti all’art. 7 dello Statuto.

2^FASE – Esame e verifica

Il Socio che abbia fatto richiesta secondo le modalità previste e in possesso dei requisiti di cui al punto precedente (1 fase) deve sottoporsi ad un esame da parte della Commissione AIM preposta alla verifica.

Come deliberato nel Consiglio Direttivo del 15 gennaio 2022, il Comitato Valutatore per il Rilascio della Attestazione sarà composto da tre membri e procederà a:

  • verificare la correttezza della documentazione prevista e la presenza dei requisiti richiesti per il rilascio della attestazione 
  • verificare il superamento della prova; 
  • redigere un verbale conclusivo per ogni sessione di Esame di Attestazione.

Il Comitato Valutatore sarà composto da 2 professionisti esterni all’Associazione e dal Presidente AIM (purché non debba sostenere l’esame, in questo caso sarà delegato un suo sostituto).

L’esame si articola in un test scritto con 20 domande a risposta multipla sui seguenti argomenti:

  •  codice deontologico, statuto e regolamenti associativi
  •  argomenti inerenti la Musicoterapia
  •  Legislazione vigente per il professionista della musicoterapia.

Come da delibera del cd del 15-1-2022, la prova si considera superata con 15 risposte esatte su 20.

In caso di esito negativo della prova:

  • Nell’arco dello stesso anno il socio potrà sottoporsi a nuova verifica, saltando la sessione immediatamente successiva a quella non superata (nel caso in cui sia organizzato altro esame di attestazione immediatamente successivo) o comunque attendere un periodo congruo che consenta ai candidati di approfondire gli argomenti  e colmare le lacune;
  •  inoltre è necessario la partecipazione almeno ad 1 incontro di aggiornamento organizzato dall’associazione sulle tematiche da approfondire.
  • non è previsto alcun costo aggiuntivo da parte del socio per sostenere la prova di attestazione per la seconda volta. Nel caso in cui il socio abbia esiti negativi in due prove, dovrà attendere l’anno successivo e versare nuovamente la quota di 80€ per spese di segreteria e istruttoria.

Le date per le sessioni di esame saranno pubblicate su sito web dell’associazione con congruo preavviso.

 

3^FASE – Rilascio dell’attestato

Al socio che abbia superato l’esame positivamente viene rilasciato l’attestato con validità triennale e con decorrenza 1 gennaio (vedi nota 2).

Per il primo rilascio dell’attestato è previsto il pagamento di un contributo di €.80,00(ottanta) per il rimborso di spese di segreteria ed istruttoria, mentre per i successivi rinnovi non sarà dovuto alcun contributo.

 

2) PROCEDURA PER IL RINNOVO ANNUALE DELL’ATTESTATO

Per il RINNOVO ANNUALE della attestazione nel secondo e terzo anno, il socio allo scadere dell’anno e contestualmente al versamento della quota associativa comprensiva di assicurazione, compila la richiesta di “rinnovo di attestazione” in cui dichiara, sotto la sua responsabilità:

  • la regolarità nel pagamento delle quote associative
  • l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale
  • l’assenza di provvedimenti disciplinari.

In caso di mancata richiesta di rinnovo da parte del Socio, l’Attestato decadrà automaticamente. Il socio che non abbia richiesto il rinnovo dovrà effettuare una nuova procedura di rilascio di un nuovo attestato.

 

3) SOSPENSIONE O REVOCA DELL’ATTESTATO

L’attestato di qualità può essere sospeso o revocato in ogni momento nel corso della sua validità, in seguito al riscontro di:

  1. irregolarità nel pagamento delle quote;
  2. irregolarità nell’adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale;
  3. somministrazione di provvedimento disciplinare;
  4. sopravvenute incompatibilità;
  5. dichiarata cessazione dell’attività professionale;
  6. recesso o dimissioni dall’Associazione;
  7. contestate o riscontrate irregolarità tali da implicare un procedimento disciplinare che, su indicazione del Collegio dei Probiviri, richiedano una sospensione cautelare della validità.

 

4) COSA GARANTISCE IL POSSESSO DELL’ATTESTAZIONE

Il Socio AIM con attestato di qualità:

  • rispetta gli standard e i requisiti previsti e stabiliti da AIM;
  • rispetta gli adempimenti previsti da Statuto, Regolamento e Codice Deontologico;
  • è un professionista che adempie all’obbligo della formazione permanente (aggiornamento professionale continuo), previsto dalla Legge 4/2013;
  • risponde a standard qualitativi nell’esercizio della professione;
  • garantisce la tutela dell’utente;
  • è assicurato con una polizza di RC professionale.

 

5) Il VALORE AGGIUNTO DEL POSSESSO DELL’ATTESTAZIONE DI QUALITÀ

 Diversi e significativi i vantaggi per il socio che richiede l’attestazione:

  • i Soci in possesso di attestazione saranno indicati in modo visibile nell’elenco dei professionisti AIM pubblicato sul sito
  • Vantaggi utili per acquisire la Certificazione in Musicoterapia (convenzione AICQ-SICEV)
  • Possibilità di presentarsi agli utenti con dicitura specifica
  • Possibilità di partecipare a bandi pubblici e di inscriversi al nuovo Portale per il reclutamento della Pubblica Amministrazione (vedi nota 3).

L’attestato di qualità è rilasciato sotto la responsabilità e a firma del Presidente AIM mentre la procedura di rilascio e controllo è svolta dall’apposita commissione incaricata dal Consiglio Direttivo.

L’attestato non è una forma di regolamentazione né condizione per l’esercizio della professione di Musicoterapeuta AIM. La professione è libera ed il possesso dell’attestato è una messa in evidenza delle competenze e della professionalità del socio e una forma di garanzia per l’utenza riconosciuta dalla Legge 4/2013.

 

NOTA 1.
Art. 7 Sistema di attestazione
Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;
e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.
Art. 8 Validità dell’attestazione
L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.
Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.

NOTA 2
Art. 8 Legge 4/2013
“1. L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.”

NOTA 3
Decr.L 80/2021 modificato in sede di conversione in legge 113/2021 al comma 5: alla lettera a), dopo la parola: «professionisti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i professionisti come definiti ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n.  4, in possesso dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, rilasciato da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’articolo 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,»

Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, 29 settembre 2021 

Scarica il Regolamento Attestazione di Qualità AIM

La linea etica dell'Associazione

Codice Deontologico AIM

La legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi” pone molta attenzione alla deontologia e prevede all’art. 2 comma 3 che le Associazioni professionali adottino un codice di condotta.
AIM, fin dalla sua fondazione, ha adottato un codice di condotta professionale al quale i soci devono attenersi. Scarica il Codice Deontologico AIM

Qui di seguito sono disponbili tutti gli articoli del Codice Deontologico AIM.

LEGGI IL CODICE DEONTOLOGICO COMPLETO

Scopo

  1. Il presente codice è l’insieme dei principi e delle regole in cui i musicoterapeuti AIM (MT AIM) si riconoscono e che si impegnano a rispettare nell’esercizio della professione. Tutti i MT AIM devono conoscere, condividere e rispettare i comportamenti qui descritti per garantirsi l’iscrizione e la permanenza in associazione.
  2. Scopo di tale somma di regole e principi è quello di essere un riferimento generale per i MT AIM, qualunque sia il loro campo di attività, la loro metodologia, le loro funzioni, i loro riferimenti teorici e operativi, per proteggere i loro utente contro danni risultanti da comportamento non etico, garantendo che il loro benessere avrà sempre precedenza a tutti gli altri aspetti possibili.
  3. Il presente codice è in linea con la legge 4/2013 e la Norma Uni 11592:2015

Regole professionali generali
Nello svolgimento della sua professione il MT AIM:

  1. agisce in corrispondenza agli standard di qualità condivisi a riguardo della sua professione;
  2. è tenuto ad utilizzare gli strumenti di lavoro nel rispetto delle norme e degli obiettivi della professione;
  3. è chiamato a mantenere un comportamento consono alla dignità professionale;
  4. in nessun caso abuserà della sua posizione professionale, nè farà nulla che possa interferire con lo scopo principale del suo intervento che è quello di tenere presente la sicurezza e gli interessi del suo utente;
  5. non si avvarrà di pubblicità ingannevole e comparativa;
  6. avrà cura in maniera continua della propria preparazione professionale, mantenendo e accrescendo conoscenze, abilità e competenze, con particolare riferimento agli ambiti nei quali opera;
  7. è tenuto a partecipare, nell’esercizio della professione, a incontri periodici di supervisione individuale o di gruppo;
  8. avrà cura della propria salute fisica e psichica, qualora esistano da parte sua difficoltà inerenti queste aree, che possano interferire con il suo lavoro, si adopererà consapevolmente per una loro corretta gestione;
  9. dovrà operare sempre sotto copertura assicurativa di responsabilità professionale.

Rapporto con l’utente

  1. Il MT AIM deve essere sempre consapevole della natura di dipendenza connaturata alla tipologia di relazione professionale instaurata con l’utente. Non deve mai agire per soddisfare i propri interessi (emozionali, sessuali, sociali o economici). Il MT AIM, si impegna ad esercitare al meglio la sua competenza professionale, favorendo il rapporto solo finché è necessario; si impegna a sottoporre a frequenti verifiche il trattamento e gli eventuali progressi.
  2. Il MT AIM opera sulla base delle indicazioni clinico-diagnostiche delle figure professionali abilitate (medico, psicologo, psicoterapeuta) e programma il proprio intervento in collaborazione con l’équipe di riferimento. Tale indicazione deve essere ottemperata sia che egli operi in campo pubblico che in quello privato.
  3. L’inizio e la prosecuzione dell’intervento sono subordinati al libero consenso dell’utente o di chi lo rappresenta legalmente, preventivamente informato degli obiettivi, della natura confidenziale, dei mezzi, dell’orientamento e delle tecniche messi in atto del MT AIM, della durata approssimativa e dei costi relativi all’intervento stesso.
  4. Il MT AIM è tenuto alla salvaguardia dell’espressione della persona intesa globalmente nella sua unicità, irripetibilità, creatività al fine di migliorarne la qualità della vita.
  5. Il MT AIM rispetterà rigorosamente opinioni, valori, modi di essere dell’utente, anche se non condivisi. L’intervento del MT AIM deve tenere conto dello stato psicofisico dell’utente, facendo sì che questo non determini alcuna menomazione dei suoi diritti.
  6. Le condizioni di religione, origine etnica, status sociale, sesso, età dell’utente non devono condizionare l’impegno del MT AIM nel suo operato.
  7. Il MT AIM, quando esistono condizioni obiettive, può avvalersi di consulenze atte a migliorare la propria prestazione professionale. Il MT AIM può trasferire il caso ad altro professionista concordando contenuti e modalità con l’utente.
  8. Il MT AIM non può fornire le proprie prestazioni professionali ad un utente con il quale intercorra un rapporto di parentela, di familiarità o un legame di amicizia.
  9. Il MT AIM che nell’esercizio della sua professione, viene a conoscenza di situazioni oggettive di sfruttamento e/o di violenza su minori e/o disabili, deve contrastarle, allertando le istituzioni competenti, anche quando le persone coinvolte appaiono consenzienti.
  10. Il MT AIM è responsabile per la incolumità fisica dell’utente; si informa su possibili problemi che necessitino di un pronto intervento di assistenza medica e/o di attrezzature particolari.

Rapporto con studenti e supervisionati

  1. I percorsi di sviluppo personale dello studente, collaterali alla sua formazione professionale, non possono essere svolti da persone coinvolte nella sua formazione.
  2. Il MT AIM che, nel suo ruolo di formatore, valuti la non idoneità di uno studente alla professione è tenuto ad informare sia lo studente che l’istituzione competente.
  3. Il MT AIM, nella sua veste di tutor, affida la responsabilità dell’operatività musicoterapica allo studente solo se è in grado di seguirlo in maniera adeguata, monitorandone il lavoro e tutelando l’utenza.

Riservatezza

  1. La rivelazione del segreto professionale è consentita solo per motivi eccezionali e con il consenso scritto dell’utente o di chi detiene la sua legale rappresentanza, purché ciò non violi la riservatezza di altri. Insieme ai MT AIM, gli studenti in formazione ed in linea generale tutti coloro che assistano agli incontri sono tenuti al rispetto del segreto professionale.
  2. Il MT AIM deve aver cura del materiale relativo all’utente, salvaguardandolo da ogni indiscrezione. Nel caso di comunicazioni e pubblicazioni, egli tutelerà la non riconoscibilità dell’utente. Dovrà richiedere ed ottenere il consenso informato dell’utente o del suo legale rappresentante per il materiale audio/video raccolto. Il MT AIM si deve attenere alle normative italiane in materia di privacy (Decreto Legislativo 196/2003) e alla normativa europea in relazione alla gestione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 GDPR).

Ricerca

  1. In tutti i progetti di ricerca che coinvolgono, direttamente o indirettamente, gli utenti il MT AIM avrà sempre come priorità il bene e la sicurezza delle persone coinvolte.
  2. Là dove sia necessario, i progetti di ricerca devono essere approvati da una commissione etica medica o accademica, soprattutto se vedono il coinvolgimento di persone non in grado di rilasciare un consenso informato con un adeguato grado di consapevolezza (ad esempio persone in coma vigile, bambini nati prematuri, persone con handicap intellettivo, persone affette da demenza, …)
  3. Il MT AIM rispetterà la proprietà intellettuale dei colleghi. Dovrà essere rigoroso nei riferimenti bibliografici e, nel caso di lavori collettivi, il contributo di ciascuno dovrà essere esplicitato.

Rapporto con i colleghi ed altri professionisti

  1. Il MT AIM è tenuto, nei rapporti con altre professioni, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione nella salvaguardia delle specifiche competenze a tutela dell’interesse dell’utente.
  2. Il MT AIM non deve fornire le proprie prestazioni ad un utente che è seguito da un altro collega della stessa area di competenza, se non dopo essersi accertato che il precedente rapporto professionale si sia concluso o aver concordato l’intervento con il collega medesimo.
  3. Il MT AIM deve risolvere i contrasti professionali obbedendo ai canoni della correttezza. Nel caso di dimostrata e accertata mancanza di competenza di un collega deve, prima di tutto, porre attenzione al benessere dell’utente ed esprimere critiche solo attraverso canali appropriati.

In caso di inottemperanza alle regole di questo codice deontologico, AIM è tenuta a procedere nei confronti del proprio socio secondo le norme statutarie, tramite il Collegio dei Probiviri.
In questi casi il socio AIM si impegna ad accettare le decisioni che verranno prese dal Collegio dei Probiviri nei suoi confronti.

aggiornamento: novembre 2018

Permanenza Socio

Per la permanenza negli elenchi dei professionisti, il musicoterapeuta AIM ha l’obbligo di adempiere ad alcuni requisiti specifici, come previsto dall’art. 6 dello Statuto e in riferimento alla legge 4/2013.

LEGGI I REQUISITI

L’iscrizione ad AIM comporta l’impegno del socio AIM a:

  1. versare la quota associativa annuale
  2. alla osservanza dello Statuto AIM 
  3. al rispetto del Codice Deontologico, dei Regolamenti e delle deliberazioni AIM
  4. all’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’Associazione
  5. avere effettuato la Formazione Professionale Continua (FPC) richiesta dalla Associazione e aver raccolto i Crediti Formativi Professionali (CFP)
  6. possedere un’assicurazione per rischi derivanti dall’esercizio della professione
  7. lavorare in modo continuativo come Professionista della Musicoterapia.

In relazione all’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione alla associazione, il professionista AIM è tenuto inoltre ad inserire in ogni fattura e documento ufficiale il numero di iscrizione ad AIM con la seguente dicitura: Professionista disciplinato ai sensi della legge n. 4 del gennaio 2013; Iscritto alla Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia n…- (anno di iscrizione).

Il socio decaduto e non più iscritto alla associazione da oltre 1 anno, potrà nuovamente iscriversi ad AIM dopo una verifica sulla persistenza dei requisiti richiesti per la permanenza in AIM e, ove necessario, aver superato un Colloquio.

In linea con la legge 4/2013, l’aggiornamento dell’Elenco dei Professionisti della Musicoterapia AIM è effettuato una volta all’anno, generalmente entro il mese di marzo, pertanto è richiesto ai soci AIM di essere in regola con tutti i requisiti richiesti entro il 31 gennaio.

Per il versamento della quota associativa annuale consulta l’apposita sezione nella pagina Iscriviti

Verifica Periodica dei Requisiti

Annualmente ogni iscritto all’Associazione deve dimostrare di possedere tutti i requisiti richiesti.

LEGGI I REQUISITI

  • aver rispettato il Codice Deontologico AIM;
  • aver rispettato lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni di AIM;
  • aver effettuato la Formazione Professionale Continua (FPC) prevista ed aver raccolto i Crediti Formativi Professionali (CFP);
  • possedere un’assicurazione per rischi derivanti dall’esercizio della professione;
  • aver versato la quota associativa annuale;
  • lavorare in modo continuativo e documentato come Professionista della Musicoterapia.

Il CD si riserva la facoltà di svolgere periodici controlli nel merito di quanto dichiarato dagli iscritti. Oltre alle normali verifiche, periodicamente, potranno essere attuate verifiche su tutti i soci circa gli adempimenti relativi alla formazione professionale continua.

Sanzioni
In base all’art. 6 dello Statuto e in riferimento alla legge 4/2013, in caso di inadempimento dei requisiti si dà mandato al Collegio dei Probiviri di analizzare ciascun caso e stabilire la sanzione adeguata.

Aggiornamento Professionale e Crediti Formativi

L’AIM afferma il valore della Formazione Professionale Continua (FPC) al fine di mantenere ed elevare la qualità professionale dei propri associati. A tale scopo, l’Associazione si impegna a garantire eventi organizzati annualmente ed offerti come occasione di scambio e aggiornamento professionale.
Come previsto dallo Statuto ed in ottemperanza alla Legge 4/2013, i professionisti AIM sono tenuti ad adempiere all’obbligo della Formazione Professionale Continua (FPC) raccogliendo almeno 10 crediti formativi professionali (CFP) ogni anno (1 credito = 1 ora).

Ai neo-professionisti sono richiesti 20 crediti formativi professionali (CFP) per i primi due anni (1 credito = 1 ora).

LEGGI TIPOLOGIE AGGIORNAMENTO e RELATIVA DOCUMENTAZIONE

L’AIM invita i propri associati a rendere ricco e vario il proprio aggiornamento professionale. Pertanto, tra le tipologie di eventi sono vivamente consigliati:

  • gli eventi di Formazione Professionale Continua (FPC) organizzati dalla associazione AIM relativi a tematiche specifiche inerenti la musicoterapia e alla legislazione attuale per lo svolgimento della professione in Italia
  • la partecipazione a convegni, seminari, workshop, inerenti la musicoterapia e i suoi contesti di applicazione
  • supervisione individuale  e/o di gruppo in musicoterapia
  • supervisione individuale e/o di gruppo con responsabile del proprio contesto di lavoro (ad. es. neuropsichiatra infantile, psico-oncologo, psichiatra, psicoterapeuta..)
  • l’intervisione e la partecipazione ai Gruppi di Studio AIM.

Modalità di documentazione e verifiche
I professionisti AIM sono tenuti a conservare l’attestazione originale di partecipazione agli eventi ed incontri frequentati.
La documentazione relativa ad ogni evento (attestati originali di partecipazione ed elenco annuale) potrà essere richiesta dagli organismi direttivi dell’Associazione in qualsiasi momento.

Ai fini della verifica, è richiesto di compilare la AUTOCERTIFICAZIONE SOCIO AIM 2023 formazione continua e di inviarla all’inizio di ogni anno secondo le indicazioni allegate alla mail di rinnovo annuale iscrizione. (Ad es. nell’anno 2023 il socio AIM deve inviare l’Autocertificazione relativa alla Formazione professionale continua effettuata nell’anno 2022). 

Per ciò che attiene alle autocertificazioni esse verranno prodotte ai sensi dell’articolo 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Siamo aperti per ogni tua domanda

Sportello del Cittadino

Garanzie attivate a tutela degli utenti (ai sensi dell’Art. 2 comma 4 Legge 4/2013):
L’associazione promuove forme di garanzia a tutela dell’utenza, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento del cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 206/2005, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
Lo sportello è attivo alla seguente mail: sportellodelcittadino@aim-musicoterapia.it

La struttura organizzativa

Organi sociali AIM

Come previsto dallo Statuto (Art. 10) sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario, il Collegio dei Probiviri, il Comitato Scientifico, la Commissione Valutatrice.

Vuoi conoscere il presidente, i consiglieri e gli altri professionisti attualmente in carica?
visita la pagina Associazione al seguente link.

Dove ci puoi trovare

Le nostre sedi

AIM – Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia

Sede legale e amministrativa:

presso Studio6
Viale Regina Margherita 18/1 – 42124 Reggio Emilia (RE)

Sede operativa:

presso Antoniano Insieme
Via Guinizelli 13 – 40125 Bologna (BO)

C.F. 94093490483
IBAN: IT 89 V 01030 14299 000000772445

 

Per i dettagli riguardo alle Sedi Regionali di AIM, visita il seguente link.

Scrivici all’indirizzo segreteria@aim-musicoterapia.it

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